Erogazione dei Servizi Welfare dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio

Scade, il al 22 aprile 2022, il termine per inviare la domanda per la richiesta di uno dei vari servizi Welfare dedicati ai dipendenti delle aziende del turismo del Lazio iscritte all’ Ente Bilaterale Turismo del Lazio.

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Ogni anno, ogni dipendente ha la possibilità di richiedere uno dei contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità previsti.
Le  tipologie di contributi sono le seguenti:
–  Contributo spese per attività motorie e sportive 2022; la domanda può essere inviata oltre che fino al 22 aprile 2022 come detto pocanzi, anche dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.


–  Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano annualità 2022; la domanda può essere inviata dal 1° maggio al 15 luglio 2022 e dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.
–  Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri estivi 2022 o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
– Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici e universitari (anno scolastico e accademico 2022/2023) per figli e figlie a carico; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
I suddetti contributi saranno liquidati sino a concorrenza della spesa realmente sostenuta e certificata, con un tetto massimo di 150€ a contributo e fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.


Metalmeccanica Industria – Fondo Metasalute: aggiornamento condizioni di assicurazione

Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate.

Metasalute, il Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici, comunica l’aggiornamento delle Condizioni di Assicurazione 2022-2023, che è possibile visualizzare nella sezione del sito “I Piani Sanitari”.
Nello specifico, l’aggiornamento è relativo alla durata di validità del “VoucherSalute”.
Per garantire una migliore gestione della richiesta di prestazioni in regime di assistenza diretta da parte degli assicurati, a decorrere dal 31 marzo 2022, la validità del “VoucherSalute” viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il “VoucherSalute” non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione. Non subiscono cambiamenti le modalità di richiesta delle prestazioni.

Proroghe contrattuali nel settore Tessile Artigianato Veneto



Siglato il 21 marzo 2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la Filctem-CGIL regionale del Veneto, la Femca-CISL regionale del Veneto, la Uiltec-UIL regionale del Veneto, l’accordo di proroga del CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento, calzature, bambole giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria ottica.


Le parti concordano di prorogare gli effetti del CIRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
inoltre con il suddetto accordo è prevista la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1 aprile 2022 al 28 febbraio 2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
Resta inteso che con il presente accordo s’intende prorogata l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 1.1 del CIRL 14 dicembre 2016 fino al 28 febbraio 2023
L’ERT sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
 


Settore Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli
 































Livello

Mensile

Orario

6S 25,80 0,14913
6 23,00 0,13295
5 19,40 0,11214
4 16,60 0,09595
3 15,00 0,08670
2 13,50 0,07803
1 11,80 0,06820


Settore Occhialeria Ottica
 



























Livello

Mensile

Orario

6 21,40 0,12370
5 18,60 0,10751
4 15,80 0,09133
3 13,80 0,07977
2 12,80 0,07399
1 11,50 0,06647


Settore Pulitintolavanderie
 































Livello

Mensile

Orario

6S 27,40 0,15838
6 24,60 0,14220
5 20,60 0,11907
4 17,40 0,10058
3 16,00 0,09248
2 14,40 0,08323
1 12,60 0,07283


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.

“Tovagliometro” valido ai fini dell’accertamento


La Corte di cassazione ha ribadito l’idoneità del riferimento ai tovaglioli utilizzati da un ristorante al fine della ricostruzione induttiva del reddito dell’impresa (Corte di cassazione – ordinanza 31 marzo 2022 n. 10388).

L’accertamento con metodo analitico induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, è consentito ai sensi dell’art. 39 co. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, in quanto la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute, che tuttavia appaiano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata, sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso inattendibile.
Nel caso di specie l’Ufficio aveva contestato la presunzione di ricavi non dichiarati derivante dal calcolo dei tovaglioli utilizzati dall’attività del ristorante sulla constatazione della irragionevole esiguità del reddito dichiarato e della non congruità dei ricavi al numero dei tovaglioli utilizzati.
La complessiva inattendibilità della contabilità aziendale, desumibile dai rilievi suesposti, era astrattamente idonea a legittimare l’accertamento induttivo, espletato dall’Ufficio sulla base dei criteri già approvati da questa Corte in occasione di altre pronunce. In particolare, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, con riguardo ad un’attività di ristorazione la Corte ha affermato che, una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39, co. 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile.
Questa Corte ha altresì affermato la legittimità dell’accertamento nei confronti di un ristorante in cui l’ufficio che ha dedotto il reddito dalla quantità di materie prime (carne e pesce) acquistata o dal numero di tovaglioli lavati.

Il decreto sull”attività ispettiva imprese sociali


Con il comunicato del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che è stato il DM 54 relativo all’attività ispettiva sulle imprese sociali, in attesa di pubblicazione.

In particolare, il provvedimento determina:
– la disciplina delle attività di controllo volte a verificare il rispetto, da parte delle imprese sociali, delle disposizioni di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 112 e del contributo a carico delle medesime per le spese relative al sistema di vigilanza;
– l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva;
– le forme di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Destinatari dei controlli sono gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, a eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali. Il Decreto chiarisce inoltre le modalità del controllo ordinario eseguito dal Ministero, a cui l’impresa sociale è soggetta almeno una volta all’anno. Per le ispezioni straordinarie invece, le funzioni ispettive sono demandate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, salvo quanto disposto all’art. 1, comma 4, del Decreto, secondo cui nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa con le Amministrazioni competenti, al fine di garantire l’uniforme svolgimento dell’attività. Infine, il provvedimento precisa che la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del Dlgs 2 agosto 2002, n. 220.


 

INPS: “Consulente Digitale delle Pensioni”



Realizzato un nuovo servizio denominato “Consulente Digitale delle Pensioni” per individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.


Tale servizio è raggiungibile anche cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/. Il servizio è fruibile da smartphone, tablet e sistemi desktop ed è accessibile sia senza effettuare il login nella sezione MyINPS sia dopo avere inserito le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l’integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni, precisa l’Istituto, verranno integrate nel corso dell’anno.
Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle prime settimane di operatività il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso e-mail, per essere gradualmente e rapidamente esteso a tutti i pensionati.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il Servizio “Consulente digitale delle pensioni”, oppure tramite il menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, sotto la lettera “C” (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1521).

Sostegno al commercio al dettaglio


Stabiliti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 24 marzo 2022)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di determinatin requisiti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Il decreto in oggetto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione della stessa.
Esso definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’agevolazione, nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.
Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludano positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Il Ministero, svolti tutti gli adempimenti indicati sopra ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.
Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
Le agevolazioni in esame sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Entro il 30 settembre, il rapporto biennale sulla situazione del personale


Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto con le modalità previste dalla norma.
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL (Comunicato Ministero del lavoro 4 aprile 2022).

ENEL: firmato lo Statuto della Persona

Sottoscritto il 29/3/2022, tra ENEL e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CGIL e UILTEC lo “Statuto della Persona”, ovvero il “Protocollo per la valorizzazione della Persona nell’Impresa”

Lo “Statuto della Persona” firmato tra l’Enel e le OO.SS. Filctem-Cgil, Flaei-Cgil e Uiltec, primo nel suo genere, rappresenta un documento innovativo nel panorama delle relazioni industriali, la cui finalità è quella di valorizzare la Persona all’interno dell’Impresa.
Le profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali che stanno caratterizzando l’epoca attuale, dalla transizione energetica, ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, incidono profondamente anche sul mondo del lavoro.
Per affrontare il cambiamento è fondamentale agire in maniera inclusiva, mettendo al centro la Persona nella sua dimensione sociale e lavorativa, con strumenti indispensabili per affrontare questa trasformazione epocale.
In questo contesto, il ruolo e la relazione tra le Parti (Azienda e Organizzazioni di rappresentanza dei Lavoratori) assumono maggiore rilevanza anche per anticipare e gestire i profondi cambiamenti in atto.
Questo documento rappresenta quindi la volontà di Enel e delle Organizzazioni Sindacali di co-costruire e promuovere lo Statuto della Persona, un passo che potrà segnare il futuro del lavoro nell’ecosistema di Enel e mettere le basi per fare un lungo percorso insieme e per dare avvio ad una nuova fase di partecipazione e di coinvolgimento.
Le Parti intendono farlo ascoltandosi, rispettando le diversità, valorizzando e mettendo a fattor comune esperienze e sensibilità.
Attraverso lo statuto della persona si vuole costruire un nuovo rapporto che, sulla base di valori e principi condivisi, segni una accelerazione nella relazione con le parti sociali, al fine di prevedere sempre più attenzione – attraverso il massimo coinvolgimento e partecipazione – nei confronti delle persone, del Sindacato, degli interlocutori esterni.

Proroga Cig in deroga per il settore call-center


Le imprese del settore call-center che nel 2022 riducono o sospendono l’attività con causale “crisi aziendale”, possono accedere all’indennità in deroga pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Sono esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Ai fini dell’accesso all’indennità si applica la procedura già in uso. (Inps – Messaggio 04 aprile 2022, n. 1495).

Prorogato anche per il 2022 il riconoscimento di un’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati nel settore dei call-center, in relazione ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività per crisi aziendale, in deroga alla disciplina in materia di integrazione salariale. L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di 12 mesi.
Il trattamento in deroga è riconosciuto, in particolare, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in forza alla data del’11 novembre 2015, presso le aziende del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
Per l’anno 2022 il trattamento in deroga è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Il trattamento in deroga può essere richiesto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da crisi aziendale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call-center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.


Le imprese ammesse al trattamento sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del medesimo trattamento. Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).